Regime fiscale | Quale scegliere se vendi su eBay

Ci sono due domande che assillano tutti quelli che iniziano la loro esperienza di vendita online e su eBay: quando (e se) aprire la partita IVA e a quale tipo di regime fiscale aderire. Per quanto riguarda la prima domanda, ho già scritto una guida  che puoi trovare a questo link.

Prima di introdurre l’argomento del regime fiscale, dobbiamo però distinguere le varie strutture giuridiche che possono essere costituite, capire se svolgi la tua attività da solo oppure se hai familiari o amici che collaborano con te.

La differenza tra ditta individuale e società di persone o di capitali.

La ditta individuale è la forma più semplice di attività: il titolare dovrà limitarsi ad aprire una partita IVA a suo nome senza particolari procedure aggiuntive (come ad esempio un atto notarile). L’imprenditore sarà quindi l’unico responsabile della sua attività, non ci saranno divisioni tra patrimonio personale e patrimonio aziendale. Questo significa che l’intero patrimonio dell’imprenditore individuale è soggetto al rischio d’impresa. Se la ditta genera debiti, il titolare risponderà personalmente nei confronti dei creditori con tutti i suoi beni, anche personali.

Per quanto riguarda le società, sono presenti diverse tipologie, regolamentate dal codice civile, suddivise in due gruppi principali:

SOCIETA’ DI PERSONE

  1. la società semplice;
  2. la società in nome collettivo (s.n.c.);
  3. la società in accomandita semplice (s.a.s.);

SOCIETA’ DI CAPITALI

  1. la società per azioni (s.p.a.);
  2. la società a responsabilità limitata (s.r.l.);
  3. la società a responsabilità limitata semplificata (s.r.l.s.);
  4. la società in accomandita per azioni (s.a.p.a.);
  5. le società cooperative;
  6. le società di mutuo soccorso.

La differenza è che  le società di persone sono caratterizzate dal vincolo personale che esiste tra i soci, nelle seconde vale il capitale.

Nelle società di persone i soci rispondono delle obbligazioni della società, con tutto il loro patrimonio se quello sociale non dovesse bastare (autonomia patrimoniale imperfetta). Nelle società di capitale, invece, la società è una entità giuridica diversa dai soci, per cui la società risponde delle obbligazioni direttamente, senza alcun intervento da parte dei soci (autonomia patrimoniale perfetta).

In prima battuta forse siamo più propensi a pensare che le forme societarie di capitali sono quelle più “sicure”, dove non si coinvolge il proprio patrimonio personale. Non sempre è così. Bisogna analizzare il coinvolgimento delle persone nell’attività, quali beni effettivamente mettono a disposizione della società, come ad esempio immobili o macchinari.

Si aggiunge inoltre l’obbligo per le società di capitali di ulteriori garanzie: è infatti obbligatorio per la costituzione il versamento e la sottoscrizione di un capitale minimo di 10.000 euro e un atto notarile per stabilire le quote di partecipazione di ciascun socio, con i relativi costi.

Per rispondere a questo dubbio è necessario rivolgersi a un commercialista che valuterà insieme agli imprenditori, la forma societaria più adatta al tipo di attività che si vuole avviare.

Per quanto riguarda le società più diffuse, dobbiamo fare una differenza tra la s.r.l. (società a responsabilità limitata) e la s.r.l.s. (società a responsabilità limitata semplificata). Quest’ultima è una forma giuridica introdotta nel 2012 e come per la s.r.l. nessuno dei soci deve rispondere con il proprio patrimonio personale.

Quali sono le differenze tra s.r.l. e s.r.l.s.?

Per costituire una s.r.l.s. non si è obbligati a versare 10.000 euro ma basta anche solo 1 euro, fino a un massimo di 9.999 euro come investimento iniziale. Questo aspetto favorisce le start-up che non hanno molto budget iniziale.

La statuto di una s.r.l.s. non è modificabile. A differenza della s.r.l., infatti ne viene utilizzato uno standard che non potrà essere modificato in corso d’opera, come invece accade per le s.r.l. Inoltre la gestione è più vincolante rispetto alla s.r.l. ordinaria. La semplificata, infatti, non può decidere in nessun modo le regole dell’attività che rimangono vincolate allo statuto.

Anche per la s.r.l.s. è necessario un atto notarile per la costituzione. Tuttavia i costi sono azzerati: il deposito dell’atto avviene entro 20 giorni in maniera telematica e non è necessario pagare bolli e diritti di segreteria. Bisogna solo pagare l’iscrizione alla Camera di Commercio e la vidimazione dei libri sociali. Tutto il resto, come la presentazione dei bilanci, rimane invariato tra le due forme societarie.

Che tipo di regime fiscale scegliere?

Deciso quindi, insieme ad un consulente fiscale, la forma giuridica più adatta alle nostre esigenze e al tipo di attività che vogliamo svolgere, bisognerà inquadrarsi in un regime fiscale. Questi vengono modificati periodicamente dalle leggi di bilancio, quindi si tratta di regolamenti mutevoli. L’ultimo aggiornamento risale alle Legge di Bilancio del 2020 che sostanzialmente riconosce tre regimi fiscali:

  • Regime forfettario 2020: semplificando, la cosiddetta “flat tax” che prevede un’aliquota sostitutiva di tipo forfettario pari al 15%, per soglie di ricavi in base al tipo di attività, fino a 65.000 euro.
  • Regime ordinario.
  • Regime ordinario semplificato 2020: riservato alle imprese che hanno conseguito ricavi inferiori a 400 mila euro se prestazioni di servizio o 700 mila euro per attività diverse.

Come vedi le possibilità sono tante e tutte necessitano di una consulenza approfondita con un professionista.

Se inizi a vendere su eBay probabilmente il regime iniziale che ti verrà suggerito sarà quello della ditta individuale, perché è quello che permette di avviare un’attività di commercio con una spesa iniziale minima. Ricorda che la forma giuridica non è uno status fisso: quando la tua attività comincerà a crescere potrà essere modificato in base alle esigenze e ai volumi di fatturato.

L’importante è sempre quello di fare le cose per bene: se svolgi attività di vendita continuativa, non puoi pensare di essere esentato dal regolamentare la tua posizione nei confronti del fisco.

Buon lavoro dunque…

Un saluto da Max!

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